CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI CLAVIS MARKETING®
Premesse
· Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche
soltanto “Condizioni” e/o “CGC”) si applicano a tutti i Beni e/o Servizi
acquistati dal Cliente direttamente da Gabriele De Florio proprietario del
marchio Clavis Marketing® (di seguito anche soltanto “Clavis” e/o e/o
“Fornitore”) con sede in via Braydetta n. 7, 10050 Gravere (TO) c.f.
DFLGRL77H02L219V, P. IVA 10587280016.
· CLAVIS Marketing® è un marchio registrato di Gabriele De Florio
che può essere contattato recandosi presso il su indicato indirizzo, nonché
scrivendo una mail a clavismarketing@pec.it ovvero telefonando al numero
+39 333 5351873.
· Le presenti Condizioni regolano i rapporti commerciali di vendita
di beni e servizi tra CLAVIS ed il Cliente.
· Il Cliente è invitato a leggere con attenzione le presenti
Condizioni Generali di Contratto prima di effettuare Ordini e/o
sottoscrivere il Contratto.
· La Fornitura è limitata al mercato italiano.
Tanto premesso le Parti stabiliscono e concordano l’osservanza degli
articoli che seguono.
Articolo 1 – Premesse e allegati
1.1 Le Premesse, nonché ogni documento (digitale o cartaceo)
comunque richiamato e/o allegato sono parte sostanziale ed integrale delle
presenti CGC e ne costituiscono patto.
Articolo 2 – Definizioni
2.1 Ai fini dell’applicazione delle presenti Condizione, dei
Contratti, nonché ogni altro documento comunque ivi richiamato si
applicheranno le seguenti definizioni da intendersi sia al singolare che al
plurale e sia espresse in lingua italiana che inglese:
a) “Cliente” e/o “Committente” è il soggetto, persona fisica o
giuridica, che richiede a CLAVIS l’erogazione di una Fornitura in proprio
favore;
b) “Pre-Ingaggio” si intende tutta l’attività che il Fornitore, anche
su mera istanza del Committente, deve porre in essere ai fini propedeutici e
di valutazione in relazione ad ogni possibile aspetto concernente la
progettazione, predisposizione e/o esecuzione di una Fornitura;
c) “Ingaggio” si intende tutta l’attività che il Fornitore, anche su
mera istanza del Committente, deve porre in essere ai fini propedeutici e di
valutazione in relazione ad ogni possibile aspetto concernente la
progettazione, predisposizione e/o esecuzione di una Fornitura.
d) “Fornitore”, si intende CLAVIS nonché il proprio personale e/o
collaboratori anche esterni debitamente autorizzati.
e) “Fornitura” si intende l’erogazione, la vendita (in ogni forma) e/o
la concessione, da parte del Fornitore di un qualsiasi Bene e/o Servizio o
un insieme di questi;
f) “Bene” si intende ogni prodotto fisico o software oggetto della
Fornitura;
g) “Servizio” si intende l’attività intellettuale e specializzata posta
in essere dal Fornitore per eseguire la Fornitura;
h) “Sito Aziendale” si riferisce al sito internet del Cliente collegato
alla Fornitura;
i) “Personale”, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica,
interna o esterna all’organizzazione del Cliente che viene coinvolto, in
qualunque modalità o fase, nella Fornitura;
j) “Contratto” è il documento che contiene l‘accordo commerciale con
l’indicazione della Fornitura ed i relativi costi, nonché ogni eventuale
specifica tecnica;
k) “Requisiti Minimi” richiesti dal Fornitore affinché la Fornitura
possa puntare ad avere delle prestazioni efficaci e performance misurabili;
l) “Materiale” e/o “Creatività”, si intende tutta la documentazione,
le immagini, i suoni, i segni ed ogni altro elemento digitale o materiale
che è incluso nella strategia di comunicazione, pubblicità e marketing del
Cliente;
m) “Contatto” si intende un soggetto (fisico o giuridico) di cui si
conoscono le informazioni per contattarlo (es.: indirizzo e-mail, recapito
fisico, numero di telefono, profilo social);
n) “Prospect” è il soggetto fisico o giuridico che rientra nel target
di potenziali clienti dell’azienda, può essere stato o meno già contattato
una volta, in ogni caso potrebbe essere interessato al prodotto o servizio
offerto;
o) “Lead” rappresenta un potenziale cliente, è nota la sua
manifestazione di interesse all’acquisto di un certo bene o prodotto;
p) “Flusso traffico” si intende il numero di utenti, in termini di
visite, sul Sito Aziendale;
q) “Google Ads®” e/o “Piattaforma Google®” è il programma pubblicitario
online di Google® volto a ottimizzare il flusso di traffico ed a creare
annunci online per raggiungere gli utenti che manifestano interesse per i
prodotti e i servizi del Cliente attraverso i canali dell’inventario di
Google®;
r) “Budget Pubblicitario”, si intendono l’ammontare di denaro che il
Cliente intende investire al fine di utilizzare gli strumenti di
comunicazione e marketing messi a disposizione dalla Piattaforma Google®;
s) “Punteggio di Qualità” si intende lo strumento di diagnostica
predisposto da Google Ads® che permette di confrontare meglio la qualità
degli annunci. Questo punteggio viene misurato su una scala da 1 a 10 ed è
disponibile a livello di parola chiave.
(LINK)
t) “Codice” o “Script” si intende il linguaggio di programmazione che
consente di controllare i dati di Google Ads® utilizzando codice JavaScript
in un IDE basato su browser.
(LINK)
Articolo 3 – Oggetto delle Condizioni Generali di Contratto
3.1 Le presenti CGC disciplinano tutte le fasi del rapporto
negoziale, dalla fase precontrattuale di richiesta della Fornitura sino
all’accettazione del Contratto e, successivamente, alla sua estinzione,
nonché ogni altro aspetto delle Procedure d’Ordine, dell’erogazione del
Servizio o vendita del Bene.
3.2 Le Condizioni sono applicabili a tutti i Contratti e ne
costituiscono parte integrante.
3.3 Al momento dell’acquisto della Fornitura il Cliente
espressamente dichiara di accettare le presenti CGC, nonché le clausole
vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. espressamente indicate
all’Articolo 31 nonché richiamate e sottoscritte nel Contratto.
3.4 Le CGC potranno essere sempre consultate e/o scaricate dal sito
ufficiale di CLAVIS all’indirizzo
www.clavismarketing.com/legale/
(LINK)
3.5 Eventuali previsioni che differiscano dalle presenti Condizioni
Generali, ovunque contenute, saranno vincolanti per il Fornitore soltanto se
da questi accettate per iscritto.
Articolo 4 – Oggetto e conclusione del Contratto
4.1 Con il Contratto, CLAVIS vende al Cliente che acquista dietro
corrispettivo, anche a distanza, una Fornitura che consiste nelle analisi
delle esigenze marketing del Cliente e conseguentemente nel ricorso alla
Piattaforma Google® per sviluppare strategie di marketing, targettizzazione
di Contatti, Prospect, Lead e/o Flusso di traffico.
4.2 Si specifica che alcuni Beni e/o Servizi della Fornitura non
possono essere utilizzati e fruiti senza acquistare e/o sottoscrivere anche
quelli che ne sono il presupposto o comunque condizione essenziale per il
corretto ed efficiente funzionamento (i.e. account Google®).
4.3 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui CLAVIS
riceve la sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente.
4.4 Il Contratto è un accordo di fornitura con obbligazioni di
mezzi (e non di risultati)
, pertanto il Fornitore non è tenuto a garantire
al cliente il raggiungimento di alcun tipo di obiettivo se non la corretta
impostazione della piattaforma Google® e delle relative applicazioni.
4.5 La durata della Fornitura sarà indicata nel Contratto.
Articolo 5 – Servizi e Prodotti della Fornitura
5.1 La Fornitura consiste nell’implementazione, gestione,
amministrazione di campagne marketing attraverso Google Ads®.
5.2 A seconda delle necessità del Cliente il Servizio può consistere
in uno o più delle seguenti attività:
– Analisi start-up e determinazione del contesto marketing;
– Generazione di lead;
– Visibilità sul web, flusso di traffico verso il Sito Aziendale;
– Contatti diretti con i possibili acquirenti;
5.3 A seconda delle indicazioni del Fornitore e delle scelte del
Cliente le su menzionate attività potranno essere perseguite attraverso:
– Aumento delle visite sul sito del Cliente;
– Ricezione telefonate;
– Video Youtube;
– Invio mail;
– Inserimento banner in siti partner;
– Impostazione Piattaforma Google®;
– Monitoraggio della Piattaforma Google®.
Articolo 6 – Servizi e/o Prodotti opzionali
6.1 Per una migliore performance della Fornitura, così come per una
maggiore sicurezza delle comunicazioni informatiche, CLAVIS offre anche la
possibilità di servizi aggiuntivi di cui è rivenditore:
– Servizio di prevenzione illeciti basati sui clic e delle frodi
pubblicitarie per gli annunci di Google®.
Articolo 7 – Ingaggio
7.1 Anche a seguito della conclusione del Contratto il Fornitore
potrà richiedere informazioni tramite incontri, riunioni, interviste e/o
tramite l’invio di questionari e/o avvalendosi di sistemi informatici
all’uopo dedicati.
7.2 Sulla base delle richieste e necessità manifestate dal Cliente e
dalle informazioni acquisite CLAVIS, se non fatto preventivamente, potrà
comunicare il Budget Pubblicitario minimo che si ritiene necessario al fine
di eseguire una campagna marketing efficace ovvero aggiornare in rialzo o
ribasso gli importi eventualmente già indicati.
Articolo 8 – Requisiti Minimi ed obblighi del Cliente.
8.1 Al fine di una corretta esecuzione delle campagne marketing
acquistate il Cliente garantisce che:
1) Il Sito Aziendale:
i. deve raggiungere, dal sito
https://pagespeed.web.dev/
, un punteggio di almeno 90 punti per ogni diagnostica relativa sia ai
dispositivi desktop che mobili;
ii. deve raggiungere almeno un punteggio di 7 su 10 nei parametri di
Google Ads® relativi al Punteggio di Qualità;
iii. deve essere conforme alle normative e alle specifiche tecniche
italiane ed europee in materia di trattamento dei dati personali;
2) È in possesso di un account Google® ovvero provvederà ad aprirlo;
3) Nominerà CLAVIS amministratore dell’account Google® (in particolare
per operare con gli strumenti di Google Ads®, Google Analytics® e Tag
Manager®) e consegnerà al Fornitore le relative credenziali di accesso;
4) CLAVIS sarà autorizzata al trattamento di tutti i dati e le
informazioni contenuti all’interno dell’account Google®, siano essi
riferibili al Cliente medesimo, al Personale e/o ai suoi clienti;
5) CLAVIS potrà installare all’interno del Sito aziendale, tutti i
Codici e gli Script previsti per la campagna marketing;
6) Fornirà tutte le Creatività, le grafiche, gli slogan ed ogni altra
informazione relativa alle altre eventuali campagne pubblicitarie già in
essere o comunque inerenti ad ogni altra operazione di marketing e
comunicazione pubblicitaria del Cliente medesimo.
7) Di essere in possesso di tutti i diritti di proprietà intellettuale,
industriale e di diritto d’autore relativi ai contenuti pubblicitari
(sonori, visuali e/o letterali) che vengono consegnati a CLAVIS.
8.2 Nel caso in cui CLAVIS dovesse riscontrare l’assenza dei
Requisiti Minimi indicherà al Cliente le azioni da attuare affinché questi
implementi le condizioni tecniche necessarie al fine di fruire della
Fornitura.
Articolo 9 – Budget pubblicitario
9.1 Il Budget Pubblicitario minino verrà quantificato
preventivamente da CLAVIS secondo una stima indicativa e conseguentemente
comunicato al Cliente.
9.2 Le indicazioni fornite da CLAVIS sono meramente indicative e nel
corso della Fornitura il Fornitore potrà ritenere che gli importi utilizzati
per il Budget Pubblicitario, non siano sufficienti oppure siano eccessivi,
senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità ovvero alcun obbligo di
rimborso in capo al Fornitore.
9.3 L’esecuzione della Fornitura deve ritenersi strettamente
collegata al Budget Pubblicitario a cui il Cliente intende, comunque,
ricorrere.
9.4 Il Cliente riconosce ed accetta che in caso di mancata
copertura, anche parziale, del Budget Pubblicitario, la buona esecuzione
dell’attività del Consulente potrebbe essere limitata o compromessa.
9.5 Il Cliente ha sempre piena libertà di stabilire l’ammontare del
Budget Pubblicitario anche in deroga ai suggerimenti e alle indicazioni
fornite dal Cliente.
9.6 Poste le indicazioni fornite al momento o successivamente alla
sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha piena discrezionalità di
valutare che il Budget pubblicitario previsto dal Cliente non sia idoneo per
eseguire adeguatamente la Fornitura. In tale ipotesi CLAVIS inviterà il
Cliente a rivalutare gli importi da dedicare al Budget pubblicitario; in
caso di mancata risposta entro sette giorni dall’invito, o nel caso di un
riscontro inadeguato, CLAVIS avrà il diritto di trattenere i corrispettivi
già maturati, nonché la facoltà di risolvere il Contratto.
9.7 In ogni caso il Cliente si assume sempre e comunque ogni
responsabilità direttamente o indirettamente collegata all’ammontare del
Budget Pubblicitario scelto.
10.1 Il Cliente s’impegna a fornire tutte le informazioni e i dati
necessari a CLAVIS per l’erogazione della Fornitura.
10.2 Il Cliente garantisce che le informazioni, sia personali che
aziendali, indicate in tutte le fasi della Fornitura, anche antecedentemente
la sottoscrizione del Contratto, siano sempre aggiornate, complete e
veritiere.
10.3 Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dei propri dati affinché questi siano costantemente
aggiornati completi e veritieri.
10.4 Qualora il Cliente fornisca informazioni false, inaccurate, non
attuali o incomplete ovvero qualora il Fornitore ritenga che vi sia il
rischio che le informazioni fornite siano false, inaccurate, non attuali o
incomplete avrà il diritto di subordinare l’efficacia del Contratto alla
verifica di detti dati, dandone comunicazione al Cliente a mezzo e-mail.
10.5 Il Cliente concorda e conviene che, qualora si venisse a
conoscenza, in qualunque modo o tempo (anche prima della sottoscrizione del
Contratto), che le informazioni fornite erano false, inaccurate, non attuali
o incomplete, sarà diritto del Fornitore, a propria totale discrezione,
decidere se sospendere la Fornitura ovvero risolvere il Contratto, fatto
sempre salvo il risarcimento di ogni danno sia di danno emergente che di
lucro cessante.
10.6 Tali dati ed informazioni potranno essere utilizzati esclusivamente
per il tempo necessario all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 11 – Regole generali di utilizzo dell’account Google®
11.1 Il Cliente è responsabile della conservazione, della riservatezza e
dell’utilizzo del proprio account Google®, sia che ciò avvenga direttamente
che tramite il Personale.
11.2 Il Cliente si impegna a non cedere o divulgare (direttamente o
indirettamente) a soggetti non debitamente autorizzati sia la userid sia la
password dell’account e si impegna a comunicare immediatamente al Fornitore
qualsiasi eventuale furto e/o smarrimento e/o uso non autorizzato da parte
di terzi della propria userid e della propria password non appena avutane
conoscenza, impegnandosi comunque a manlevare e tenere indenne il Fornitore
da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta e/o
derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal sopra indicato uso od
abuso dell’account.
11.3 Il Cliente assicura e garantisce che CLAVIS avrà la gestione e
amministrazione esclusiva degli account Google®.
Articolo 12 – Obblighi del Cliente
12.1 Il Cliente si obbliga a:
a) non interferire od interrompere il funzionamento dei server, dei
computer o dei network collegati e/o comunque coinvolti con alla Fornitura,
né di compiere attività comunque in contrasto con qualsivoglia requisito,
procedura o regola della Fornitura medesima;
b) non sfruttare la Fornitura per:
– scopi illegali ovvero contro l’ordine pubblico, il buon costume e
la morale;
– trasmettere o diffondere (anche mediante link) materiale
illecito, pornografico, razzista, lesivo della privacy e/o comunque osceno,
volgare, diffamatorio, abusivo;
– trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a
mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di
responsabilità penale o civile;
c) non manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare
l’origine di un contenuto del Servizio o il Servizio stesso;
d) non utilizzare o diffondere contenuti che comportino la violazione
di brevetti, marchi, segreti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà
industriale e/o intellettuale del Fornitore o di terzi soggetti.
12.2 Il Cliente assicura e garantisce che il Personale osservi tutti i
regolamenti, direttive e procedure connesse alla Fornitura indicate da
CLAVIS.
12.3 Al Personale espressamente autorizzato per iscritto dal Cliente
all’accesso dell’account è consentita la sola visione.
Articolo 13 – Obblighi di CLAVIS
13.1 Entro quattro mesi dalla cessazione, per qualsiasi motivo, del
Contratto, il Fornitore, salvo patto contrario si impegna a cancellare dai
propri archivi:
– le credenziali di accesso agli account Google® del Cliente;
– il Materiale ricevuto dal Cliente.
13.2 In ogni caso si precisa che il Fornitore non è tenuto ad effettuare
alcuna attività di conservazione delle Creatività, pertanto, sarà cura del
Cliente procedere a crearne e conservarne copie di back-up.
13.3 A seguito di segnalazione precisa e specifica a mezzo raccomandata
o pec da parte del Cliente, il Fornitore risponde unicamente per dolo o
colpa grave e, pertanto, soltanto per il caso in cui il proprio
inadempimento comporti un annullamento o una riduzione grave dell’efficacia
della Fornitura.
Articolo 14 – Sospensione del Servizio e ripristino
14.1 Il Cliente riconosce ed accetta che il Fornitore potrà avvalersi
della facoltà di sospendere la Fornitura, anche nei casi in cui potrebbe
risolvere il Contratto, se:
– abbia ragionevoli motivi per ritenere che il Cliente abbia
utilizzato i Servizi in violazione delle presenti Condizioni;
– dovesse venire a conoscenza anche indirettamente che il Cliente
abbia violato quanto previsto da: Articolo 8, Articolo 9. Articolo 10,
Articolo 11, Articolo 12, Articolo 16, Articolo 22.
14.2 La scelta di sospendere il Servizio sarà comunicata da CLAVIS al
Cliente.
14.3 Nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza della sospensione
questi comunicherà a CLAVIS nelle 48 ore successive se intende risolvere la
violazione, nonché le modalità e tempistiche (non oltre le 72 ore
successive, salva diverso accordo) di risoluzione.
14.4 In caso di mancata risoluzione spetterà a CLAVIS il compenso
maturato sino al momento della sospensione, nonché il risarcimento di ogni
eventuale ulteriore danno, sia da lucro cessante che da danno emergente, che
non potrà comunque mai essere inferiore al 50% del prezzo concordato per la
Fornitura.
Articolo 15 – Esclusione di responsabilità
15.1 CLAVIS non garantisce che la Fornitura determini un aumento del
fatturato o della clientela del Cliente.
15.2 In ogni caso CLAVIS non potrà mai essere ritenuto responsabile nel
caso in cui il Cliente decida di procedere con il Servizio pur in assenza
dei Requisiti Minimi.
15.3 Allo stesso modo CLAVIS andrà esente da ogni responsabilità se i
Requisiti minimi vengano meno nel corso della Fornitura.
15.4 Il Fornitore non potrà mai essere considerato responsabile se il
Cliente o il Personale compiano qualsivoglia azione o intervento, non
autorizzato da CLAVIS nell’ambito dell’account Google®.
15.5 Il Cliente manda esente CLAVIS da qualsivoglia responsabilità,
anche eventualmente manlevandolo da qualsivoglia pregiudizio il Fornitore
dovesse soffrire, per i casi in cui i servizi o i prodotti offerti dal
Cliente, sotto qualunque aspetto, violino norme di legge nazionali e/o
internazionali.
15.6 Il Fornitore è, altresì, esonerato da ogni responsabilità:
– mancato o ritardato rispetto da parte del Committente e/o di
Fornitori e/o di Terzi dallo stesso coinvolti a qualunque titolo nella
Fornitura, di uno qualsiasi degli impegni e pattuizioni previste nelle CGC o
nel Contratto;
– in caso di mancata o ritardata o inesatta comunicazione delle
informazioni e dei dati richiesti da CLAVIS;
– per eventuali malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi
tecnici su hosting, macchinari, server, router, account di proprietà del
cliente o di società terze selezionate da questi;
– per perdite di dati, diffusione accidentale di dati anche
personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a
seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker e/o virus;
– disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa
di forza maggiore e altri eventi di difficile previsione che impediscono, in
tutto o in parte, di adempiere nei tempi e modi concordati;
– per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o
obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono
dotati.
Articolo 16
– Garanzie, Manleva e Limitazioni di Responsabilità
16.1 Sia durante l’esecuzione delle Fornitura che successivamente alla
sospensione, allo scioglimento o alla cessazione, per qualsiasi causa, della
stessa il Cliente manleva e manleverà CLAVIS da qualsiasi danno, perdita,
pretesa, azione, pregiudizio economico e/o reputazionale, rivendicazione e
spese, incluse quelle legali, subiti dal Fornitore qualora tali danni,
perdite, pretese, rivendicazioni, azioni, spese ed altre responsabilità
avanzate contro CLAVIS siano state causate per fatto o colpa del Cliente.
16.2 CLAVIS è e sarà manlevata dal Cliente in caso di violazioni da
parte di quest’ultimo relative al trattamento dei dati personali ed ai
diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
16.3 Il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente dei
ritardi della Fornitura dovuti a cause imputabili esclusivamente e per dolo
o colpa grave a CLAVIS.
16.4 Resta inteso che l’eventuale risarcimento totale dovuto dal
Fornitore al Cliente non potrà in ogni caso superare il corrispettivo della
Fornitura in ordine al quale si rivendica lo specifico danno.
16.5 Il Cliente esonera, e manleva CLAVIS da qualsiasi possibile
contestazione possa ad essa pervenire a seguito dell’eventuale violazione di
leggi e/o di diritti o interessi legittimi di terzi sul materiale utilizzato
dalla Società e messo a disposizione dal Cliente.
17.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l’altra in
caso di mancata o ritardata esecuzione delle proprie prestazioni e/o
obbligazioni (ad eccezione di quelle di pagamento) derivanti dal presente
Contratto, qualora si verifichino ritardi derivanti da qualsiasi circostanza
indipendente dalla possibilità di controllo della Parte stessa, inclusi, in
modo esemplificativo ma non esaustivo: incendi, inondazioni, guerre,
embarghi, scioperi o l’eventuale intervento di un’autorità governativa
(“Evento di Forza maggiore”), in tali casi, la Parte che non potrà adempiere
agli obblighi dovrà comunicare per iscritto, senza indugio, l’evento di
forza maggiore.
I tempi di ritardo delle prestazioni della Parte verranno giustificati per
la durata dell’Evento di Forza maggiore; tuttavia, se la durata dell’evento
risultasse superiore a 30 giorni, l’altra Parte ha facoltà di recedere dal
Contratto, o a parte di esso, comunicando tale decisione per iscritto
all’altra Parte.
Articolo 18 – Pagamenti e costi
18.1 Salvo diversamente concordato, il pagamento del Servizio e/o del
Prodotto dovrà essere eseguito in via anticipata in favore di CLAVIS verso
le coordinate bancarie e negli importi indicati nel Contratto.
18.2 Negli importi indicati nel Contratto non sono mai compresi i costi
necessari per l’acquisto delle Applicazioni Google® gestite tramite la
Fornitura, i costi per il Budget Pubblicitario, nonché ogni altro costo non
espressamente previsto
Articolo 19 – Modifiche contrattuali
19.1 CLAVIS si riserva il diritto di modificare unilateralmente ed in
ogni momento le CGC.
19.2 Le modifiche saranno sempre debitamente comunicate al Cliente.
19.3 In ogni caso, si intenderanno applicabili quelle vigenti al momento
della sottoscrizione del Contratto.
Articolo 20 – Interpretazione
20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che nei casi in cui dovesse
rendersi necessario un qualunque grado di interpretazione di una o più
clausole contenute nelle presenti CGC e/o in un Contratto, tale
interpretazione dovrà essere data affinché questa possa portare un effetto
che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti e degli
obblighi relativi all’utilizzo, al trattamento, alla protezione e alla non
divulgazione e riservatezza delle informazioni e del trattamento dei dati
personali.
20.2 Se una o più clausole delle CGC e/o di un Contratto vengono colpite
da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto della legge o da una
decisione dell’Autorità, questo non avrà l’effetto di causare la nullità
dell’insieme delle CGC e/o del Contratto, né di alterare la validità ed il
carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole.
Articolo 21 – Mancato esercizio di diritti
21.1 L’eventuale tolleranza, anche reiterata, da parte di CLAVIS per
ritardi, comportamenti, attivi od omissivi, in violazione degli obblighi
assunti con la Fornitura non costituisce precedente, né inficia comunque la
validità della pattuizione violata o derogata. Pertanto, eventuali ritardi
od omissioni da parte di CLAVIS nel far valere un diritto o nell’esercitare
un potere derivanti dalla Fornitura non potranno essere interpretati quale
rinuncia integrale o parziale all’esercizio del detto diritto, pretesa,
potere, privilegio o facoltà, né al potere di esercitarlo in un qualsiasi
tempo successivo tramite qualsiasi rimedio o modalità consentiti.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
22.1 Ai sensi dell’Articolo 28, del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
Committente, in qualità di autonomo Titolare (di seguito “Titolare”) del
trattamento dei dati personali forniti, nomina il Fornitore, per la durata
della Fornitura ed esclusivamente per tali finalità, Responsabile del
trattamento (di seguito “Responsabile”).
22.2 Nell’esercizio delle proprie funzioni il Responsabile potrà
raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali e sensibili,
necessari e strumentali all’esecuzione della Fornitura, secondo le
istruzioni impartite dal Titolare che dovranno risultare compatibili con
quanto indicato nelle CGC.
22.3 Il Committente, in qualità di Titolare del trattamento si impegna
ed obbliga a mettere in condizione Fornitore, nella sua qualità di
Responsabile del trattamento dei dati, a svolgere la propria funzione così
come disciplinata nel citato Regolamento e in ogni eventuale normativa
applicabile, anche fornendo ogni documentazione, informazione, istruzione,
indicazione o nomina necessaria e manlevando Fornitore da eventuali
responsabilità o inadempienze derivanti dall’inosservanza delle obbligazioni
di cui al presente articolo.
22.4 Il Committente si obbliga altresì a manlevare e a tenere indenne il
Fornitore, anche successivamente alla cessazione di un Contratto, da ogni e
qualsiasi controversia, causa, danno, pretesa, perdita, danno patito a
qualsiasi titolo, spesa e/o onere che dovesse al medesimo derivare,
direttamente e/o indirettamente e/o in via transattiva, anche da terzi, in
caso di contestazione di illegittimo trattamento dei dati da parte degli
interessati, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di CLAVIS nella
sua qualità di Responsabile.
Articolo 23 – Cessione del Contratto
23.1 Nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso scritto
dell’altra, riconoscere o cedere a Terzi, integralmente o parzialmente, i
diritti e/o gli obblighi rispettivamente acquisiti ed assunti con le
presenti CGC e/o di un Contratto, fatti salvi i casi di trasferimento a
società dello stesso gruppo industriale o a seguito di cambiamenti di natura
societaria o ristrutturazioni aziendali delle Parti (quali fusioni, cessioni
di ramo d’azienda etc.), di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla
controparte.
23.2 In ogni caso, ogni modifica permessa dell’assetto societario non
dovrà comportare alcun aggravio di oneri, obblighi e/o costi in capo al
Fornitore.
23.3 In caso di cessione (come sopra consentita), la Parte cedente dovrà
ottenere dal cessionario l’impegno a rispettare tutti gli obblighi dalla
medesima già assunti con le presenti CGC e/o con il Contratto.
24.1 Salvo quanto stabilito nel caso di risoluzione, le Parti convengono
che sarà possibile recedere dal Contratto, anche a norma dell’art. 1373
codice civile, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite pec.
24.2 Le Parti concordano che, qualora il Cliente eserciti detta
facoltà, il Fornitore avrà diritto a trattenere, a titolo di indennizzo,
l’importo già versato come corrispettivo della Fornitura
; nel caso in cui non sia già stato versato avrà comunque diritto al 50%
degli importi indicati nel Contratto.
Articolo 25 – Clausola risolutiva espressa,
Risoluzione ed Inadempimento
25.1 Nel caso di periodici e/o persistenti e/o continui inadempimenti
anche se lievi e se sanati successivamente, da parte del Committente, il
Fornitore ha la facoltà, dichiarando di avvalersi della presente clausola, a
sua insindacabile scelta di:
– riprogrammare e /o ripianificare la Fornitura;
– sospendere la Fornitura;
– risolvere il Contratto.
25.2 Fatto salvo quanto espressamente già previsto nelle presenti
Condizioni, il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1454 c.c. in caso di inadempimento, considerato
concordemente dalle Parti come grave, delle seguenti previsioni
contrattuali: Articolo 9, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13.
25.3 In ogni caso l’Accordo potrà essere risolto di diritto ai sensi
degli artt. 1455 e 1456 c.c. qualora la Parte:
– è in condizione di morosità;
– è sottoposta ad espropriazione mobiliare e/o immobiliare o
comunque altra forma di esecuzione;
– è sottoposta a una qualsivoglia forma di procedura
fallimentare e/o di crisi di impresa.
25.4 Il presente Accordo si intenderà risolto di diritto nel momento in
cui una parte comunicherà all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo
Posta Elettronica Certificata, la volontà di valersi della presente clausola
di risoluzione.
25.5 Gli effetti della risoluzione decorreranno dal giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione.
25.6 La risoluzione del contratto implicherà la cessazione della
Fornitura ed il pagamento di ogni eventuale residuo relativo alla
prestazione eseguita sino al momento della risoluzione, facendo sempre salvo
il risarcimento del danno, sia da danno emergente che da lucro cessante che
non potrà mai essere inferiore al 50% del costo della Fornitura.
Articolo 26 – Risoluzione delle Controversie
26.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, in relazione
alle CGC e/o alla Fornitura e/o qualsivoglia Accordo tra le Parti, ivi
compresi interpretazione, validità, condizioni, esecuzione e/o risoluzione
ai medesimi, le Parti dovranno tentare una composizione amichevole che dovrà
concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui la
Parte che vi abbia interesse abbia comunicato, per iscritto e con
raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata,
all’altra l’insorgere della controversia stessa e la necessità di risolverla
ai sensi del presente articolo.
26.2 Attività omissive e/o ostruzionistiche e non propositive durante i
predetti trenta giorni saranno considerati come violazione del presente
articolo.
26.3 Il tentativo deve intendersi pregiudiziale al ricorso per la
soluzione della controversia tanto ai fini di una procedura arbitrato quanto
di un procedimento ordinario innanzi all’Autorità giudiziaria.
Articolo 27 – Giurisdizione e Foro competente
27.1 Le presenti Condizioni generali di contratto sono disciplinate
dalla legge italiana.
27.2 Tutte le controversie relative a validità, efficacia,
interpretazione o esecuzione delle presenti CGC, del contratto di vendita
nonché, in generale, relative alla navigazione sul Sito da parte del Cliente
ovvero all’utilizzo di qualsiasi funzionalità messa a sua disposizione sul
Sito, è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di
Tornio.